CONSIGLIO NAZIONALE FNOVI
Terrasini (PA)
12 giugno 2011
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICEDEONTOLOGICO
Art 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo.In particolare, dedica la sua opera:- alla protezione dell’uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall’ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altriprodotti di origine animale;- alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere;- alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;- alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutela delle biodiversità, dell’ambiente e della coesistenza compatibile conl’uomo;- alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed esotici;- alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale;- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi.
Art 2 – Definizione – La deontologia veterinaria è l’insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della professione. L’ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art 3 – Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti degli utenti.
Art 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettivee oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Art 5 – Responsabilità disciplinare – La responsabilità disciplinare deriva dall’inosservanza o dall’ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta,anche se omissiva.Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.
Art 6 – Attività all’estero e attività in Italia dei Medici Veterinari – Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il MedicoVeterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e della legislazione dello Stato in cui viene svolta l’attività.Il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e alrispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.
Art 7 – Applicabilità – Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all’Albo professionale, anche da coloro che risultino iscrittiall’elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo ai sensidella legge 8 novembre 1984, n. 750 e successive modifiche.
Art 8 – Inosservanza – L’inosservanza o l’ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanzanell’esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi.DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO
Art 9 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità –L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza,coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi chesappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzie impegno.
Art 10 – Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve adempiereai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E’ tenuto a denunciareall’Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi al CodiceDeontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l’Ordinenelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale.
Art 11 – Dovere di aggiornamento professionale – E’ dovere del MedicoVeterinario curare costantemente la propria preparazione professionale, conservandoe accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, eticodeontologichee gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori neiquali è svolta l’attività. E’ inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all’attualitàe alla evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di attiregolamentari di interesse medico veterinario.Il Medico Veterinario deve, quando richiesto dall’Ordine professionale dicompetenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzatecondizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, oggettivare e dimostrarei propri percorsi di aggiornamento.
Art 12 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve ispirarela propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoronell’esercizio della professione.
Art 13 – Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve svolgere lapropria attività professionale con lealtà e correttezza.
Art 14 – Dovere di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio dell’attivitàprofessionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propriaindipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni ocondizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologiapolitica e sesso.
Art 15 – Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e fondamentaledel Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte leinformazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito dell’atto professionale, fattisalvi i casi previsti per Legge.
Art 16 – Dovere di assistenza – Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi diurgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura dellesue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche soloattivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Art 17 – Dovere di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio dellaprofessione, alla tutela del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta dellasalute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e damangimi.
Art 18 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Il Medico Veterinariodeve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agliorgani veterinari nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico,secondo le norme vigenti.
Art 19 – Ambiente di lavoro – Il Medico Veterinario deve svolgere la professionein ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e aldecoro della professione, tali da garantire il corretto svolgimento dell’attivitàprofessionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.
Art 20 – Tutela dell’ambiente – Il Medico Veterinario deve impegnarsi asalvaguardare l’ambientale e l’ecosistema evitando l’uso inappropriato didisinfettanti, medicinali e altri prodotti chimici e utilizzando in modo razionalel’acqua e le energie. Il Medico Veterinario è tenuto al rispetto delle norme dismaltimento dei rifiuti prodotti.RAPPORTI TRA MEDICI VETERINARI
Art 21 – Rapporto fra Colleghi – I Medici Veterinari iscritti all’Ordine devonosvolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, divigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei colleghi uncomportamento ispirato a correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso diposizione.Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di uncivile comportamento; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto,occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell’Ordine promuova iniziative diconciliazione.
Art 22 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto acollaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione dellefinalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza,trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizioo cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alConsiglio provinciale dell’Ordine di appartenenza.L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, puòconvocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza,sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informandol’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Art 23 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario titolaredi struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compensoi Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti. Lo stesso Medico Veterinariodeve garantire mezzi e condizioni necessari per assicurare gli adempimentiprofessionali richiesti ai collaboratori e sostituti. Allo stesso modo questi ultimi,ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantireprestazioni adeguate.
Art 24 – Direzione sanitaria – Il Medico veterinario nella sua funzione diDirettore Sanitario di strutture medico veterinarie deve garantire all’interno dellastruttura stessa, per quanto di sua competenza, il rispetto delle norme di legge, delCodice Deontologico, dell’autonomia e della dignità professionale.L’incarico deve essere comunicato all’Ordine professionale competente perterritorio.RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Art 25 – Natura del rapporto – L’attività professionale esercitata dal MedicoVeterinario è di natura intellettuale. Pertanto tale attività è una prestazione di mezzie non di risultati.
Art 26 – Dovere di informativa sull’esercizio professionale – È dovere delMedico Veterinario dare informazioni all’utente sulla propria attività professionale,secondo correttezza e verità.
Art 27 – Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia esull’assunzione della responsabilità professionale.Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente.Il Medico Veterinario, qualora la legge preveda l’identificazione obbligatoriadell’animale, è tenuto a verificarla ed ad informare il proprietario relativamente aidoveri di legge.
Art 28 – Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l’obbligo disalvaguardare i diritti della clientela nel miglior modo possibile nell’osservanzadella legge, dei principi deontologici e del consenso informato nella praticaveterinaria.Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmentegravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti danullità.Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando, daglielementi conosciuti, possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata allarealizzazione di un’operazione illecita.
Art 29 – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dalprestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflittod’interessi. Il conflitto di interessi si può verificare quando il comportamento e lescelte nonché il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, la salutepubblica, la salute del paziente, il benessere degli animali, la veridicità dei risultatidi una ricerca, l’oggettività della prestazione d’informazione, le finalità istituzionali,i diritti del cliente ecc., possa essere alterato da un interesse secondario come laricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.
Art 30 – Comparaggio – Ogni forma di comparaggio è vietata.
Art 31 – Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilitàcontrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale costituisceviolazione dei doveri professionali, qualora non giustificabile o qualora causirilevante trascuratezza del dovere di tutela degli animali e dei diritti del cliente.
Art 32 – Obbligo di informazione e consenso informato nella praticaveterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessitàdel compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungatistati di malessere dell’animale paziente.Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati disofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’interventoprofessionale.Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale, è tenutoad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioniterapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativipercorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle sceltepossibili. Il Medico Veterinario nell’informare il cliente dovrà tenere conto delle suecapacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle propostediagnostico-terapeutiche.Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta.Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.
Art 33 – Acquisizione del consenso – Il Medico veterinario non deve intraprendereattività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito einformato del cliente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi incui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per lepossibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un’accettazione documentata.
Art 34 – Eutanasia – L’eutanasia dell’animale è atto esclusivamente MedicoVeterinario, rientra nell’etica professionale del Medico Veterinario può essereeffettuata al fine di evitare all’animale paziente sofferenza psico-fisica e/o doloreinaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. E’ responsabilità professionale delMedico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, checiò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l’impegno a indurre lamorte nella massima assenza di dolore e stress possibile.
Art 35 – Medicine non convenzionali – La pratica delle Medicine nonconvenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del MedicoVeterinario.Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali enell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale.
Art 36 – Consegna di documenti – Il Medico Veterinario deve rilasciare al clientei documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione clinica e restituire ognidocumentazione eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formalerichiesta da parte del cliente stesso. Il Medico Veterinario può trattenere ladocumentazione clinica originale ai fini della liquidazione del compenso e non oltrel’avvenuto pagamento.Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il consensodel cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di archiviostorico e di valutazione scientifica.
Art 37 – Richiesta di pagamento – Il Medico Veterinario può richiedere al clientel’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corsodel rapporto e ottenere il giusto compenso al termine dell’incarico.È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso diprestazioni continuative di consulenza ed assistenza,.
Art 38 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso – IlMedico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamentodelle proprie prestazioni professionali.
Art 39 – Rinuncia all’assistenza – Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare alcontratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavvisoadeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fareper non pregiudicare la sanità ed il benessere dell’animale paziente. Il MedicoVeterinario, fatta eccezione per i casi di palese urgenza, può rifiutarsi di eseguire leprestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano offeso o che siano incondizioni di morosità.RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
Art 40 – Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzidi informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misuranel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, eassumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve darecomunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nomenon rispondenti a quanto da lui dichiarato/scritto per gli eventuali provvedimenti dicompetenza.
Art 41 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoliinesistenti – L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’eserciziodell’attività professionale di Medico Veterinario.Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale nonposseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periododi sospensione, costituisce violazione del presente Codice e come tale èsanzionabile.Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmentereso possibile un’attività irregolare.
Art 42 – Abuso di professione – Ferme restando le disposizioni civili e penali inmateria, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire chieserciti abusivamente la professione; qualora venga a conoscenza di situazioni diabuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordinecompetente per territorio.
Art 43 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici – Il Medico Veterinario deveispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nelrispetto delle reciproche funzioni.
Art 44 – Arbitrato – Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitrodeve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale oirrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia incorso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti diqualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia.In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitronominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ovene venga richiesto.In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza chedi fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle partistesse all’espletamento dell’incarico.
Art 45 – Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi concorrettezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contattonell’esercizio della professione.
Art 46 – Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici e latutela dell’autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sonogarantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinariliberi professionisti e i soggetti pubblici e privati. Tutti i Medici Veterinari hannoobbligo di informare l’Ordine di appartenenza di compiti e adempimenti richiestianche dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.
Art 47 – Medico Veterinario dipendente o convenzionato – Il Medico Veterinarioche svolge la professione a rapporto di impiego e di convenzione nell’ambito distrutture pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine diappartenenza.Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamentel’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti chepossano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I predettiprofessionisti, prima di dare inizio all’attività privata, devono informarne icompetenti Ordini provinciali.
Art 48 – Cointeressenza – Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni lalibertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione delpresente Codice Deontologico.
Art 49 – Tempo per l’azione – Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulodegli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità deisuoi interventi.CERTIFICAZIONI
Art 50 – Certificazioni – Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deveattestare ciò che ha direttamente e personalmente constatato. E’ tenuto alla massimadiligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti,assumendosene la responsabilità.
Art 51 – Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la pienaresponsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello statodi salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa. E’obbligo delMedico veterinario ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema difarmacovigilanza.ASSOCIAZIONE E SOCIETA’
Art 52 – Associazione e Società – I Medici Veterinari iscritti all’Albo possonoassociarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della liberaprofessione, a condizione che l’associazione/società risulti da idoneo atto sottoscrittodai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l’Ordine diappartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l’Ordine sul cui territorio sisvolge prevalentemente l’attività professionale di competenza.RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI
Art 53 – Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario, nell’eserciziodella professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confrontidegli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardiadelle specifiche competenze. Eventuali violazioni vanno segnalate all’Ordine.PUBBLICITA’
Art 54 – Pubblicità – Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativacirca la propria attività professionale, possono essere indicati i titoli e lespecializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchél’onorario e i costi complessivi delle prestazioni.La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cuirispetto è verificato dall’Ordine provinciale.Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianzaall’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestàintellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicitàcommerciale personale o a favore di altri.E’ vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.ONORARI
Art 55 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il clientegli onorari professionali ai sensi dell’Art 2233 del Codice Civile. Ferme restando leprevisioni di legge, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, allacomplessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati enon deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.Il Medico Veterinario, in particolari situazioni con carattere di eccezionalità, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.DISPOSIZIONI FINALI
Art 56 – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codicecostituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitanol’ambito di applicazione dei principi generali espressi.Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritticopia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzionedell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione. Gli Ordini provinciali deiMedici Veterinari sono tenuti a far prestare ai nuovi iscritti il “Giuramentoprofessionale” e a promuoverlo verso tutti gli iscritti.